In GU il Decreto anti-OGM
E’ disponibile in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto con cui l’Italia ha invocato, il 12 luglio scorso, la clausola di salvaguardia contro la coltivazione del mais Mon810.
I 18 mesi di validità pertanto decorrono dall’11 agosto 2013.
Il testo:
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 luglio 2013
Adozione delle misure d’urgenza ai sensi dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varieta’ di mais geneticamente modificato MON 810. (13A06864)
(GU n.187 del 10-8-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 191;
Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa le procedure relative alla sicurezza degli alimenti;
Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.1829/2003, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita’ europee 98/294/CE del 22 aprile 1998 concernente l’immissione in commercio di mais geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 810), ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Vista la Sentenza della Corte di Giustizia europea dell’8 settembre 2011, n. C-58/10, che ha stabilito che gli organismi geneticamente modificati, che siano stati autorizzati in applicazione della direttiva 90/220/CE, successivamente notificati come prodotti esistenti ai sensi del regolamento (CE) 1829/2003 e, infine, oggetto di domanda di rinnovo di autorizzazione ai sensi dello stesso regolamento, non possono costituire l’oggetto, da parte di uno Stato Membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE, laddove siffatte misure possono essere adottate conformemente all’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.
Vista la nota del 25 marzo 2013, protocollo n. 550, con cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto al Ministro della Salute di attivare la procedura di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002;
Vista la nota del 2 aprile 2013 con cui le autorita’ italiane hanno informato la Commissione europea, ai sensi del menzionato articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 e dell’articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002, della necessita’ di adottare misure di emergenza in conformita’ alla procedura di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002;
Considerato che il mais MON810 e’ stato autorizzato nel 1998, ai sensi della direttiva 90/220/CE, in base alla quale i requisiti in materia di valutazione dei rischi sono molto inferiori a quelli stabiliti dalla Direttiva 2001/18/CE che la abroga e sostituisce;
Considerato che il Consiglio dell’Unione europea, attraverso l’adozione unanime delle conclusioni del 4 dicembre 2008 nella sessione del Consiglio “Ambiente”, ha dichiarato che le procedure di valutazione del rischio ambientale degli OGM dovrebbero essere rafforzate, specialmente per quel che riguarda gli aspetti relativi agli impatti sugli insetti non bersaglio, alla definizione degli ambienti riceventi e agli impatti a lungo termine;
Considerato che nuove linee guida sono state pubblicate da parte dell’EFSA nel 2010 e che la Commissione europea ne ha proposto l’adozione in un regolamento di cui sono in corso la redazione ed il negoziato tra la Commissione e gli Stati membri;
Considerato che il parere dell’EFSA del 15 giugno 2009 concernente il rinnovo dell’autorizzazione del MON810, pubblicato il 30 luglio 2009, non ha potuto tener conto di fatto dei nuovi requisiti introdotti dalle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2008 e delle citate nuove linee guida dell’EFSA pubblicate nel 2010;
Considerato che nel parere dell’8 dicembre 2011 sul mais Bt11, l’EFSA ha concluso che la coltura di questo mais presenta impatti in relazione all’acquisizione di resistenze da parte di parassiti e sulla mortalita’ delle popolazioni di lepidotteri sensibili e ha ritenuto che questi risultati si applichino al mais MON810 che produce la stessa tossina Cry1Ab, raccomandando, pertanto, un rafforzamento delle relative misure di gestione e di sorveglianza;
Considerato che il suddetto parere mette in evidenza che la coltivazione del mais MON810 e’ chiaramente suscettibile di presentare un grave rischio per l’agrobiodiversita’ in mancanza di misure di gestione che siano in grado di limitare questo rischio;
Considerato che nessuna misura di gestione per il mais MON810, destinata a limitare i rischi importanti per l’ambiente identificati dalle conclusioni dell’EFSA dell’8 dicembre 2011, e’ imposta dalla decisione relativa all’autorizzazione 98/294/CE, presa ai sensi della abrogata direttiva 90/220/CEE e il cui rinnovo e’ ancora in fase di esame;
Considerato che la Commissione europea, a seguito della citata nota delle Autorita’ italiane, non ha intrapreso, sino alla data odierna, alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa in coltura del mais MON810 per imporre l’attuazione di misure di gestione necessarie per la protezione dell’ambiente raccomandate dall’EFSA, secondo la procedura di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002;
Considerato che, per i motivi di cui sopra, il mantenimento della coltura del mais MON810 senza adeguate misure di gestione non tutela a sufficienza l’ambiente e la biodiversita’;
Considerato che, a fronte del decreto del Ministro dell’agricoltura francese che, in data 16 marzo 2012, ha interdetto la messa a coltura del mais geneticamente modificato MON810 sul territorio francese ai sensi dell’articolo 54 regolamento (CE) 178/2002 per ragioni analoghe a quelle di cui al presente decreto e, in riferimento al menzionato parere EFSA dell’8 dicembre 2011, la Commissione europea non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento di modifica, proroga o abrogazione, ai sensi del citato articolo 54 e che, pertanto, le suddette misure continuano a trovare applicazione;
Considerato altresi’: che il ridetto parere EFSA sul Bt11, anche se applicabile al MON810, si concentra sugli impatti su organismi non bersaglio e l’emergere di resistenze, senza considerare l’insieme degli elementi necessari per una valutazione completa del rischio; che nessuna valutazione precisa e’ inoltre disponibile sugli effetti sub-letali di MON810; che, inoltre, uno studio recente dell’Istituto federale di tecnologia di Zurigo conferma che in laboratorio la tossina Cry1Ab aumenta la mortalita’ delle larve di coccinella; che, di conseguenza, il MON810 dovrebbe essere oggetto di una nuova valutazione specifica e completa;
Considerato che il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), allegato alla nota del 2 aprile 2013, “Rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009 sugli impatti della coltivazione del mais MON810, con particolare esame degli effetti su organismi non bersaglio e sulla persistenza della tossina Bt nell’ambiente”, conclude che il MON810 “Avra’ un impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di O. Nubilalis”, “Potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio” e “Potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente dannosi per le altre colture”;
Considerato che il parere dell’ISPRA 30 aprile 2013 prot. 017903, recante “approfondimento tecnico-scientifico relativo al mais geneticamente modificato MON810” conclude che gli studi sugli impatti ambientali relativi alla coltivazione del mais MON810 evidenziano rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non escludono la possibilita’ di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine Cry1Ab;
Considerato pertanto che e’ urgente, dato il protrarsi della stagione della semina, adottare misure temporanee, in ragione di esigenze connesse ai cicli produttivi, di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003, secondo la procedura di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002,
Decreta:
Art. 1
La coltivazione di varieta’ di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate e’ vietata nel territorio nazionale, fino all’adozione di misure comunitarie di cui all’articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento.
Il presente decreto sara’ immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 54, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 54, comma 2, del regolamento comunitario n. 178/2002.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2013
Il Ministro della Salute
Lorenzin
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Girolamo
Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 285