Sperimentazione animale: lettera alla Commissione Europea
Prometeus ne ripropone il testo integrale. Per chi volesse sottoscriverla, è possibile farlo qui.
La direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ha sostituito la precedente direttiva 86/609/CEE, che aveva lo scopo di eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, in quanto di ostacolo al funzionamento del mercato interno.
La direttiva europea è stata correttamente recepita nella maggioranza degli Stati Membri, ma non in Italia.
Questa, attenendosi ai principi e ai criteri stabiliti dalla Legge di delegazione europea 2013, ha inteso uniformarsi all’ordinamento UE con il decreto legislativo n. 26/2014, che detta tuttavia una disciplina molto più restrittiva della direttiva che ha inteso recepire.
Il divieto dell’uso di animali per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso
Il decreto legislativo n. 26/2014 vieta l’utilizzo di animali per gli xenotrapianti (art.5, comma 2, lettera d), molto utilizzati per terapie sperimentali per patologie molto gravi, tanto da essere considerati una tecnica di routine in qualsiasi laboratorio di ricerca biomedica.
A causa di questa previsione verrebbe impedita la prosecuzione delle ricerche finalizzate alla generazione di organi perfettamente compatibili con l’organismo ricevente (umano) da destinare quindi ai trapianti di organi nell’uomo, a partire dall’inserimento mediante iniezione di cellule staminali indotte in un animale ospite e si impedirebbe la produzione di valvole cardiache biologiche derivate da maiale, bloccando le cure delle stenosi aortiche e delle valvole cardiache danneggiate.
Si verificheranno così circostanze estremamente dannose, sia per il progresso della ricerca che per il soddisfacimento delle istanze dei pazienti.
Il divieto di utilizzo di animali per le ricerche su sostanze d’abuso (art.5, comma 2, lettera e) causerà invece la conclusione di qualsiasi ricerca volta ad indagare i meccanismi di azione di tali sostanze, le quali stanno diventando sempre più diffuse, con effetti devastanti, in termini di danni permanenti (ad esempio, la sindrome da astinenza neonatale, causata dall’utilizzo di sostanze stupefacenti/farmaci durante la gravidanza). Più in generale, sarà messa in pericolo la ricerca sui disturbi alimentari, quali la bulimia e l’anoressia.
La moratoria di tre anni introdotta dal decreto legislativo n. 26/2014 per l’entrata in vigore dei suddetti divieti (art. 42 comma 1), pur consentendo la prosecuzione delle attività di ricerca fino al 31 dicembre 2016, pregiudica sin da ora la possibilità di accedere a bandi e finanziamenti europei (sui temi oggetto di divieto) e riduce, di conseguenza, la capacità di ricerca dell’Italia nei consessi internazionali.
Il divieto di utilizzo di animali nei corsi universitari
Il decreto legislativo n. 26/2014 proibisce l’utilizzo degli animali nelle attività di formazione universitaria, ad eccezione di quella di medici e medici veterinari (art.5,comma 2, lettera f). Gran parte degli esperimenti nei laboratori viene eseguita però da biologi, farmacisti, biotecnologi, a cui verrà negata una adeguata formazione durante gli studi universitari. Il decreto legislativo pregiudica così la formazione pratica di buona parte dei futuri ricercatori italiani, ponendoli in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai colleghi di altri Stati Membri che possono usufruire di una maggiore preparazione, e che avranno quindi maggiori e migliori opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e della ricerca.
Il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani
Il decreto legislativo n. 26/2014 vieta l’allevamento di cani, gatti e primati non umani, non prevedendo tuttavia il divieto di loro utilizzo sul territorio italiano (art.10, comma 5). L’applicazione della norma comporterà la chiusura di tutti i centri di allevamento presenti in Italia – molti dei quali connessi ad attività accademiche – e la necessità di acquisto dall’estero degli animali da utilizzare negli esperimenti. Si verificheranno così deterioramenti nel trattamento degli animali, costretti a incorrere in lunghi e stressanti viaggi per il trasporto nei centri di ricerca italiani, e verranno sostenuti alti costi di trasporto.
Conclusioni
Gli Stati membri in fase di recepimento della direttiva sono chiamati ad adottare uno standard elevato di tutela degli animali, ma commisurato allo scopo dell’atto, che è di correggere le distorsioni del mercato interno dovute alla disparità tra le legislazioni nazionali. La legislazione deve quindi assicurare il giusto contemperamento tra due opposte esigenze, la protezione degli animali da esperimento e la necessità di garantire uguali condizioni tra le imprese e gli enti di ricerca degli Stati membri al fine dello sviluppo di sostanze o prodotti da immettere e far circolare liberamente nel mercato interno.
Se la libertà di circolazione di merci, servizi, persone e capitali nel territorio degli Stati membri, così come la libertà di concorrenza leale tra le imprese stabilite nel territorio dell’Unione, sono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico UE, il decreto legislativo n. 26/2014 va contro tali principi, mina la formazione di intere categorie di futuri scienziati e crea una serie di condizioni che mettono seriamente a rischio il futuro della ricerca italiana rispetto agli altri Paesi europei.
Consapevoli delle difficoltà di trovare un equilibrio tra istanze diverse e talora contrapposte, mostriamo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto a livello europeo, che ha portato all’approvazione della direttiva 63/2010/UE.
Convinti dell’importanza di non vanificare quanto la ricerca scientifica ha ottenuto fino ad oggi e quanto ancora può ottenere, siamo qui a rappresentare le preoccupazioni del settore della Ricerca italiana e chiediamo alla Commissione europea di valutare attentamente la normativa nazionale, affinché questa venga uniformata a quella dell’Unione.
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