Ecco il testo della proposta UE sugli OGM

E’ ancora calda la notizia, e le polemiche, della per ora ancora “proposta” ri-nazionalizzazione dell’autorizzazione alla coltivazione degli OGM in Europa.

La normativa oggi in vigore (Direttiva 2001/18) infatti prevede uno schema autorizzativo europeo e consente ai singoli Stati Membri, attraverso una clausola di salvaguardia, di vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio solo in presenza di nuovi dati che facciano supporre la presenza di un rischio sanitario o ambientale.

Questa procedura ha visto, nei 13 anni di vita della Direttiva, la nascita di 2 fenomeni peculiari: l’abuso della cosiddetta “comitatologia” per bloccare le autorizzazioni di nuovi OGM pur in presenza di valutazioni tecniche positive da parte dell’EFSA

La procedura di Amflora, la patata che produce solo amilopectina, ha richiesto ben 14 anni, l’iter per il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione del Mon810, il mais resistente all’insetto piralide, è ancora in corso anche se la nuova richiesta è pervenuta nel 2007.

la proliferazione di dossier da parte degli Stati Nazionali a supporto dell’invocazione delle loro clausole di salvaguardia.

Tutti i dossier finora presentati sono stati bocciati dall’EFSA per mancanza di prove di rischio, non da ultimo quello usato dal Governo Italiano per invocare la clausola tuttora in vigore. L’EFSA in particolare nel nostro caso ha sottolineato che il dossier risulta una copiatura di quello francese già precedentemente valutato come scientificamente inconsistente dall’agenzia.

Questo ha di fatto portato allo stallo del sistema autorizzativo.

Per uscire dall’impasse il Consiglio Europeo ha quindi, nel 2010, proposto di ritornare ad un sistema misto europeo-nazionale per l’autorizzazione degli OGM, mantenendo in essere il sistema “science-based” per l’autorizzazione comunitaria di nuovi OGM, ma consentendo ai singoli Stati di non far valere l’autorizzazione comunitaria sul proprio territorio anche senza motivazioni di natura sanitaria o ambientale, come invece avviene oggi. L’obiettivo dichiarato è di accelerare il processo autorizzativo comunitario dando in cambio agli Stati la possibilità di fare ciò che vogliono a casa propria.

Come funzionerebbe questo nuovo sistema?

Prometeus ha visionato il testo, datato 23 maggio, discusso in sede del Consiglio dei ministri europei dell’ambiente lo scorso 12 giugno. Ne riportiamo i passaggi essenziali legati alla nuova procedura proposta per l’autorizzazione e il blocco nazionale. Queste integrazioni andranno, nelle intenzioni del Consiglio, a modificare la Direttiva 2001/18 oggi in vigore.

Article 26b Cultivation
1. During the authorisation procedure of a given GMO or during the renewal of consent/authorisation a Member State may request via the Commission the notifier/applicant to adjust the geographical scope of its notification/application submitted in accordance with Part C of this Directive or Regulation (EC) No 1829/2003, to the effect that part or all of the territory of that Member State be excluded from cultivation. This request shall be communicated to the Commission at the latest 30 days from the date of the circulation of the assessment report under Article 14 (2) in this Directive or from receiving the opinion of the Authority under Article 6 (6) and Article 18(6) in Regulation (EC) No 1829/2003. The
Commission shall communicate the request of the Member State to the notifier/applicant without delay as well as to the other Member States.

Durante il processo autorizzativo dunque i paesi potranno comunicare la richiesta alla Commissione, la quale la girerà all’azienda notificante, di aggiustare l’area di validità della richiesta di autorizzazione escludendo il proprio territorio (o anche solo parti di esso).

2. Where the notifier/applicant opposes a request of a Member State in accordance with paragraph 1, the notifier/applicant shall notify the Commission and the Member States within 30 days from the communication by the Commission of the request. In case of explicit or tacit agreement of the notifier/applicant the adjustment of the geographical scope of the notification/application shall be implemented in the written consent or authorisation.
The written consent issued under this Directive and, where applicable, the decision issued in accordance with Article 19 as well as the decision of authorisation adopted under Articles 7 and 19 of Regulation (EC) No 1829/2003 shall be issued on the basis of the adjusted geographical scope of the notification/application as tacitly or explicitly agreed by the
notifier/applicant.

Il notificante avrà dunque 30 giorni per esprimersi sulla richiesta.

3. Where the notifier/applicant opposes the adjustment of the geographical scope of its notification/application corresponding to a request made by a Member State in accordance with paragraph 1, that Member State may adopt measures restricting or prohibiting the cultivation of a that GMO in all or part of its territory once authorised in accordance with Part C of this Directive or Regulation (EC) No 1829/2003 provided that such measures are in
conformity with Union law, reasoned, proportional and non-discriminatory and, in addition, are based on compelling grounds such as those related to:

  • a. environmental policy objectives distinct from the elements assessed according to Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003;
  • b. town and country planning;
  • c. land use;
  • d. socioeconomic impacts;
  • e. avoidance of GMO presence in other products without prejudice to Article 26a;
  • f. agricultural policy objectives;
  • g. public policy.

These grounds may be invoked individually or in combination, with the exception of the ground in (g) which must be used in combination, depending on the particular circumstances of the Member State, region or area in which those measures will apply, but shall, in no case, conflict with the environmental risk assessment carried out pursuant to this Directive or Regulation 1829/2003.

Qualora il notificante si rifiutasse di escludere il territorio dalla richiesta di autorizzazione, lo Stato è autorizzato a emettere un dispositivo per autoescludersi adducendo le più svariate motivazioni, dall’uso della terra all’impatto socio-economico, dagli obiettivi di politica agricola a motivazioni di politica pubblica.

Sono inoltre previste procedure per rivedere o modificare le politiche di esclusione dei territori dalla coltivazione.

 

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