Stamina e il segreto (di pulcinella)

Continuano le polemiche sulla vicenda Stamina, sui 3 milioni di euro stanziati per la sperimentazione e sul coinvolgimento di una casa farmaceutica che avrebbe acquisito i diritti sul metodo. Da più parti inoltre si preannuncia la bocciatura dei protocolli da parte del Comitato Scientifico incaricato dal Ministero.

Lascio ad altri la discussione se esista o meno un conflitto di interessi tra sfruttamento economico della metodica da parte di aziende farmaceutiche e finanziamento da parte del Sistema Sanitario Nazionale e anche se sia credibile che il protocollo venga mantenuto segreto per evitare che altri si impossessino della tecnica e la commercializzino a scapito dei pazienti.

Vorrei invece discutere degli aspetti di proprietà intellettuale.

In questo senso, il professor Vannoni nella sua replica al Corriere afferma:

Non è corretto dire che c’è proprietà intellettuale da parte di una casa farmaceutica sul metodo Stamina: l’unica proprietà intellettuale è di Stamina.

Da un’analisi delle informazioni disponibili, sembrerebbe dunque che l’unica proprietà intellettuale sia la straordinaria perizia dei biologi della Stamina Foundation, i soli a essere in grado di volta in volta di far differenziare le cellule staminali mesenchimali in neuroni.

Queste capacità sono però difendibili legalmente?

Brevetti, come sappiamo, non ce ne sono.

Sono state depositate diverse domande di brevetto in Italia (ritirate prima della loro pubblicazione), in Europa (ritirate prima della pubblicazione) e negli Stati Uniti (dove Vannoni ha provato a ritirarle prima della pubblicazione, ma è arrivato tardi).

Vannoni ha dichiarato al Corriere di aver volutamente lasciato aperte le domande di brevetto negli USA: “Ho lasciato in piedi solo le domande negli Usa. Perché? Intanto la metodica è diventata visibile, così nessuno può accusarci di tenerla nascosta…”

 

Nel database dell’Ufficio Brevetti americano è però presente una richiesta di ritiro volta ad evitarne la pubblicazione.

 

Stamina - Abbandono

 

Attualmente, negli Stati Uniti, la domanda di brevetto sul metodo di estrazione risulta definitivamente abbandonata in data 15 agosto 2013 per mancanza di risposta alle obiezioni dell’esaminatore, mentre la domanda di brevetto sul metodo di differenziazione resta ancora in attesa di conoscere il suo destino: abbandono o replica da parte degli inventori.

La storia del brevetto US per l’estrazione:

file history processo di estrazione

 

La storia del brevetto US per la differenziazione:

file history processo di differenziazione

Fino a qualche mese fa, Vannoni sosteneva che il metodo Stamina era completamente descritto nelle domande di brevetto. Ora, invece, pare che siano stati fatti progressi rispetto a quanto pubblicato nelle domande di brevetto tanto da modificare la strategia di protezione della proprietà intellettuale che ora si baserebbe sul segreto industriale, un genere di tutela che è chiaramente regolato negli Artt. 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) italiano.

L’art. 98, comma 1, del CPI dà una definizione dell’oggetto della tutela:

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

 

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

 

b)abbiano valore economico in quanto segrete;

 

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Perché possa essere considerato “segreto industriale” tutelabile, il protocollo del Metodo Stamina dovrebbe quindi essere non noto o facilmente accessibile, dovrebbe avere un valore economico, e dovrebbe essere sottoposto a misure ragionevolmente adeguate a mantenerlo segreto.

Su quest’ultimo punto potrebbe nascere qualche dubbio, visto che le basi del procedimento sono pubblicate in due domande pubbliche di brevetto, un protocollo almeno di massima è stato consegnato al Ministero e il metodo è stato messo sotto i riflettori da mesi e, si sa, in questi casi le informazioni filtrano.

Ma proseguiamo ad analizzare quale tutela si possa rivendicare sull’oggetto del segreto industriale secondo l’art. 99 del CPI.

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’articolo 98 ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Non esisterebbe quindi tutela se il metodo fosse sviluppato in modo indipendente da un laboratorio a cui il professor Vannoni non ha svelato il protocollo del metodo Stamina.

E qui sorge spontanea la domanda: possibile che aziende farmaceutiche che hanno a disposizione milioni di dollari, nonché laboratori di ricerca con anni di esperienza nello studio delle cellule staminali non siano in grado di arrivare, indipendentemente, ai risultati del metodo Stamina a partire dalle informazioni pubblicamente disponibili?

Che lo scopo di Vannoni sia di sfruttare commercialmente il metodo di persona o di evitarne lo sfruttamento da parte di altri, a questo punto sembra molto difficile che il metodo rimanga segreto a lungo e soprattutto che il segreto possa essere poi difeso da un punto di vista legale.

Senza contare i problemi etici e deontologici di una terapia volutamente tenuta segreta, si veda ad esempio l’art. 13 del Codice Deontologico dei medici:

Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscientifica, nonché di terapie segrete.

@AlessandraBosia

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